Art. 37.
(Norma finanziaria).

      1. Gli importi previsti a norma dell'articolo 20, commi 1 e 2, versati dai soggetti individuati dal medesimo articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base del Ministero, che li destina a programmi di sviluppo del sistema di vigilanza di cui all'articolo 27. La ripartizione dei proventi e le modalità di spesa sono decise con apposito decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.